Lavori condominiali: tutti i bonus fiscali del 2018

Dalla detrazione per ristrutturazione, passando al bonus mobili, fino all’ecobonus e al nuovo bonus verde: ecco in rassegna tutte le agevolazioni fiscali del 2018 per i lavori condominiali.

Tra ristrutturazione e risparmio energetico, ecco quali sono in rassegna i bonus previsti.

 

Bonus ristrutturazione per lavori condominiali

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Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile fruire della detrazione Irpef al 50%, con un limite massimo di spesa 96.000 euro, per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali. Le parti comuni sono quelle previste all’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: le fondazioni,  i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera..

La detrazione Irpef al 50% per la ristrutturazione è fruibile se si eseguono, su tali parti comuni, interventi di:

  • manutenzione ordinaria come ad esempio la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage
  • manutenzione straordinaria come ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne
  • restauro e risanamento conservativo come l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti e l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
  • ristrutturazione edilizia come la modifica della facciata e la realizzazione di una mansarda o di un balcone.

Per tali lavori occorre che l’assemblea condominiale approvi la delibera relativa all’esecuzione dei lavori, insieme alla tabella millesimale di ripartizione della spesa. La detrazione fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per avere l’agevolazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Tra i documenti da conservare ed esibire occorre che vi sia la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta, nonché la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese, la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi ed eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Il pagamento delle spese deve avvenire con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati specificatamente la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), insieme al codice fiscale del beneficiario della detrazione e al codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. I condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale – tale obbligo sussiste quando il condominio presenta meno di 8 unità immobiliari –  possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

L’Agenzia delle Entrate infatti ha precisato che il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta). Se manca il codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente dovrà dimostrare poi, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

 

Ecobonus per lavori condominiali

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Anche quest’anno per i lavori condominiali si potrà continuare a fruire dell’ecobonus, la detrazione fiscale prevista per una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico. La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE). Sono previsti controlli a campione dell’Enea che, in caso di dichiarazioni mendaci, revocherà gli incentivi concessi.

Per avere la detrazione, oltre al pagamento delle spese con bonifico parlante occorre trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati, la scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato e quella descrittiva dell’intervento.

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